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cisto
Utente Senior
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Inserito il - 21/03/2007 : 17:09:23
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e per tornare all' argomento del post, perchè abbiamo molto divagato, io non sono per l' archittetura futurista in assoluto, abbiamo tanto da insegnare come sardi sopratutto nel campo del recupero dei beni culturali architettonici, e se è vero che una casa campidanese non va bene vicino al mare figurati un quadrato assolutamente astratto e brutto come casa soru.
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paola
Salottino
Utente Guru
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Inserito il - 21/03/2007 : 18:12:22
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io non mi intendo molto di leggi riguardanti le concessioni edilizie, perchè credo che ogni regione abbia le sue... comunque qui nel lazio, se si possiedono due o più ettari di terreno agricolo, si può avere il permesso per costruire determinati metri cubi di casa agricola, con relativo garage per gli attrezzi... però questo penso sia sempre sotto alcuni vincoli, come parchi, zone archeologiche, e cubatura disponibile per ogni comune.... però se come dice mauri, una famiglia ha del terreno in quella zona, penso che l'unica soluzione che ha è di vendere lì e comprare da un'altra parte( anche se i soldi ricavati non bastano per comprare un nuovo terreno)
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paolas
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C@mpidanese
Utente Medio
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Inserito il - 21/03/2007 : 18:47:37
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| cisto ha scritto:
e per tornare all' argomento del post, perchè abbiamo molto divagato, io non sono per l' archittetura futurista in assoluto, abbiamo tanto da insegnare come sardi sopratutto nel campo del recupero dei beni culturali architettonici, e se è vero che una casa campidanese non va bene vicino al mare figurati un quadrato assolutamente astratto e brutto come casa soru.
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perchè tu consideri astratto quel quadrato?
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C@mpidanese
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Inserito il - 21/03/2007 : 19:26:36
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L.R. n° 45/1989
TITOLO I - FINALITA', SOGGETTI, STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE
Art. 1 – Finalità 1. La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione dell'articolo 3 della lettera f) dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, disciplina le attività di uso e tutela del territorio regionale secondo le norme della presente legge e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche, in collabo-razione e d'intesa con gli enti locali territoriali. 2. A tal fine i soggetti della pianificazione di cui al successivo articolo 2: a) pianificano l'uso delle risorse territoriali e regolamentano gli interventi di modifica-zione delle destinazioni d'uso del territorio; b) coordinano la pianificazione dell'uso del territorio con gli indirizzi, gli obiettivi e gli atti della programmazione economica nazionale e regionale; c) assicurano la più rigorosa tutela delle risorse territoriali, con particolare riguardo alla salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale, artistico e culturale, ai fini della loro valorizzazione; d) verificano periodicamente e adeguano i piani e i programmi pubblici concernenti l'uso e la tutela del territorio ai diversi livelli.
Art. 2 - Soggetti 1. I soggetti della pianificazione territoriale sono: a) la Regione; b) le Province; c) i Comuni singoli o associati.
Art. 3 - Strumenti e livelli della pianificazione territoriale 1. Sono strumenti per l'uso e la tutela del territorio: a) a livello regionale: 1) il Piano paesaggistico regionale; 2) le direttive ed i vincoli, gli schemi di assetto territoriale. Le direttive ed i vincoli possono trovare espressione coordinata in piani o schemi di assetto relativi a determinati settori d'intervento e/o a determinate zone del territorio regionale. Il sistema di tali atti e piani costituisce il quadro regionale di coordinamento territoriale. b) a livello provinciale: 1) i piani urbanistici provinciali o subprovinciali. c) a livello comunale: 1) i piani urbanistici comunali; 2) i piani urbanistici intercomunali.
Art. 4 - Ambiti di competenza degli strumenti 1. La Regione, le Province, i Comuni singoli o associati e le Comunità montane per quan-to previsto dall'articolo 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, esercitano, negli am-biti delle rispettive competenze definiti dalla presente legge, le funzioni relative alla pianificazione urbanistica concernenti la disciplina dell'uso del territorio e di salva-guardia ambientale. 2. In particolare: a) la Regione con le direttive e i vincoli e con gli schemi di assetto territoriale disciplina l'uso del territorio e detta norme per la predisposizione dei piani urbanistici delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni singoli o associati; con il Piano paesaggistico regionale individua le zone di particolare pregio urbanistico e ambientale e ne detta le norme d'uso; b) la Provincia, con il piano urbanistico provinciale esteso all'intero territorio o diviso in più ambiti sempre compresi nella circoscrizione amministrativa, assicura, per le materie di cui al successivo articolo 16, la coerenza degli interventi alle direttive e vincoli regionali e al Piano paesaggistico regionale; c) la Comunità montana, in coerenza con la pianificazione regionale e con il piano urbanistico provinciale, può redigere un piano urbanistico di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; d) il Comune, con il piano urbanistico comunale o intercomunale, assicura la equili-brata espansione dei centri abitati in coerenza con le direttive e i vincoli regionali; in conformità alle previsioni del piano urbanistico provinciale regola l'uso del terri-torio agricolo e delle parti destinate allo sviluppo turistico e produttivo industriale - artigianale, detta norme per il recupero e l'uso del patrimonio edilizio esistente, per una adeguata dotazione di servizi sociali e di carattere infrastrutturale del ter-ritorio comunale.
ecco dove stà l'autonomia delle amministrazioni comunali in materia urbanistica. Fanno il piano ma devono rispettare le norme dettate da chi gli sta sopra. LA REGIONE HA SEMPRE AVUTO QUESTO POTERE!
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Modificato da - C@mpidanese in data 21/03/2007 19:53:34 |
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C@mpidanese
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Inserito il - 21/03/2007 : 19:48:57
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Legge Regionale 25 novembre 2004, n. 8
Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale.
Art. 1 Pianificazione paesaggistica regionale
1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) principale strumento della pianificazione territoriale regionale ai sensi dell’articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137), al fine di assicurare un’adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio.
2. Il PPR costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento, per lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale ed assume i contenuti di cui all’articolo 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, il PPR può essere proposto, adottato e approvato per ambiti territoriali omogenei.
Art. 3 Misure di salvaguardia
1. Fermo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, fino all’approvazione del Piano paesaggistico regionale e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi, i seguenti ambiti territoriali sono sottoposti a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia, nonché quello di approvare, sottoscrivere e rinnovare convenzioni di lottizzazione:
a) territori costieri compresi nella fascia entro i 2.000 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare;
b) territori costieri compresi nella fascia entro i 500 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare, per le isole minori;
c) compendi sabbiosi e dunali.
2. Da tali ambiti territoriali sono esclusi quelli ricadenti nei comuni dotati di Piani urbanistici comunali di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 ed in quelli ricadenti nei comuni ricompresi nel Piano Territoriale Paesistico del Sinis (PTP n. 7, approvato con decreto del Presidente della Giunta n. 272 del 3 agosto 1993).
Art. 4 Interventi ammissibili
1. Il divieto di cui all’articolo 3 della presente legge non si applica:
a) agli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di ristrutturazione che non alterino lo stato dei luoghi, il profilo esteriore, la volumetria degli edifici, la destinazione d’uso ed il numero delle unità immobiliari. E’ altresì consentita la realizzazione di eventuali volumi tecnici di modesta entità, strettamente funzionali alle opere e comunque tali da non alterare lo stato dei luoghi;
b) agli interventi direttamente funzionali alle attività agrosilvo-pastorali che non prevedano costruzioni edilizie residenziali;
c) alle opere di forestazione, di taglio e riconversione colturale e di bonifica;
d) alle opere di risanamento e consolidamento degli abitati e delle aree interessate da fenomeni franosi, nonché opere di sistemazione idrogeologica;
e) agli interventi di cui alle lettere b), d), f), g), l), m) e p) dell’articolo 13 della legge regionale n. 23 del 1985;
f) alle opere pubbliche previste all’interno di piani di risanamento urbanistico di cui all’articolo 32 della legge regionale n. 23 del 1985;
g) alle infrastrutture di servizio generale da realizzarsi nelle aree di sviluppo industriale in conformità ai piani territoriali adottati dai consorzi di sviluppo industriale ed approvati dall’Amministrazione regionale anteriormente all’entrata in vigore della presente legge.
2. Negli ambiti territoriali di cui all’articolo 3 è consentita l’attività edilizia e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione nelle zone omogenee A e B dei centri abitati e delle frazioni individuate dai Comuni ai sensi dell’articolo 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, purché delimitate ed indicate come tali nella cartografia degli strumenti urbanistici comunali. Sono, altresì, attuabili gli interventi edilizi ricadenti nelle zone C immediatamente contigue alle zone B di completamento ed intercluse tra le stesse zone B ed altri piani attuativi in tutto o in parte già realizzati. Nelle restanti zone omogenee C, D, F e G possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e convenzionati alla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto 2004, purché alla stessa data le opere di urbanizzazione siano legittimamente avviate ovvero sia stato realizzato il reticolo stradale, si sia determinato un mutamento consistente ed irreversibile dello stato dei luoghi e, limitatamente alle zone F, siano inoltre rispettati i parametri di cui all’articolo 6. È, pertanto, sospesa l’applicazione delle esclusioni di cui al comma 1, lettera a), e comma 2 dell’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, fino all’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale. Ai fini della realizzazione dei singoli interventi edilizi, l’acquisizione dei prescritti nulla osta ed il versamento dei relativi oneri concessori, alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto 2004, dà titolo al rilascio della concessione edilizia.
3. Nelle aree boscate, individuate con circolare dell’Assessorato della pubblica istruzione n. 16210 del 2 luglio 1986, l’edificazione è consentita soltanto nelle radure naturali purché gli interventi, oltre che previsti dagli strumenti urbanistici attuativi, consentano una zona di rispetto dal limite del bosco non inferiore a cento metri.
secondo te Cisto, Ho letto la legge urbanistica?
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Modificato da - C@mpidanese in data 21/03/2007 19:50:11 |
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ziama
Salottino
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Inserito il - 21/03/2007 : 20:05:53
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1. Il divieto di cui all’articolo 3 della presente legge non si applica:
a) agli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di ristrutturazione che non alterino lo stato dei luoghi, il profilo esteriore, la volumetria degli edifici, la destinazione d’uso ed il numero delle unità immobiliari. E’ altresì consentita la realizzazione di eventuali volumi tecnici di modesta entità, strettamente funzionali alle opere e comunque tali da non alterare lo stato dei luoghi;
VILLA AL MARE DEL SIGNOR SORU:
Profilo esteriore??? Alterato!! Destinazione d'uso?? Alterato!! Alterare lo stato dei luoghi?? Alterato!!
Come la mettiamo allora?
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C@mpidanese
Utente Medio
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Inserito il - 21/03/2007 : 20:47:34
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| ziama ha scritto:
1. Il divieto di cui all’articolo 3 della presente legge non si applica:
a) agli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di ristrutturazione che non alterino lo stato dei luoghi, il profilo esteriore, la volumetria degli edifici, la destinazione d’uso ed il numero delle unità immobiliari. E’ altresì consentita la realizzazione di eventuali volumi tecnici di modesta entità, strettamente funzionali alle opere e comunque tali da non alterare lo stato dei luoghi;
VILLA AL MARE DEL SIGNOR SORU:
Profilo esteriore??? Alterato!! Destinazione d'uso?? Alterato!! Alterare lo stato dei luoghi?? Alterato!!
Come la mettiamo allora?
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Ti do ragione perchè il profilo esteriore è stato alterato. Però la destinazione d'uso no. Rilegendo il verbale della forestale dopo l'espianto degli eucalipstus e dopo aver consegnato una multa di € 26.000 al dott. Soru, ho rivalutato anche l'alterazione dello stato dei luoghi. Art.4 c) alle opere di forestazione, di taglio e riconversione colturale e di bonifica;
avevo mandato un link dove spigava la procedura. é stata fatto uno studio di valutazione ambientale. http://www.soscostesardegna.it/news/news36.htm
leggetelo
ciao
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Modificato da - C@mpidanese in data 21/03/2007 20:56:16 |
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cisto
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Inserito il - 21/03/2007 : 20:59:58
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guarda che io ho detto quello che hai riportato tu, hai postato il testo, ma forse non ne hai capito l' essenza e sopratutto non hai risposto ad un quesito importante che ti ho postato prima, e el quale tu riporti perfino in testo, nella parte che dice :
1. Fermo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, fino all’approvazione del Piano paesaggistico regionale e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi, i seguenti ambiti territoriali sono sottoposti a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia, nonché quello di approvare, sottoscrivere e rinnovare convenzioni di lottizzazione:
nel fratempo dove vado a mangiare a casa tua???? mi pare perfino da quello che hai scritto che non risiedi neppure in sardegna e capisco pure perchè, avevi paura che venissi a mangiare da te, non ti preoccupare io sono abituato a fare sacrifici, (mangio lo stesso) ma ho una grande opportunità e libertà mentale, non devo nulla a nessuno e posso dire se una cosa mi piace o no senza pressioni esterne e sopratutto senza pressioni politiche.
ma hai visto la cartografia del piano hai capito perche la linea della definizione delle zone costiere costiere vada definita così male ??? si avvicina e si allontana dalla costa seguendo un criterio che solo babbo natale nel periodo riesce a capire.
e ti faccio perfino una confidenza IO CI VIVO di queste cose figurati se non le conosco.
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cisto
Utente Senior
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Inserito il - 21/03/2007 : 21:02:11
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| C@mpidanese ha scritto:
| ziama ha scritto:
1. Il divieto di cui all’articolo 3 della presente legge non si applica:
a) agli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di ristrutturazione che non alterino lo stato dei luoghi, il profilo esteriore, la volumetria degli edifici, la destinazione d’uso ed il numero delle unità immobiliari. E’ altresì consentita la realizzazione di eventuali volumi tecnici di modesta entità, strettamente funzionali alle opere e comunque tali da non alterare lo stato dei luoghi;
VILLA AL MARE DEL SIGNOR SORU:
Profilo esteriore??? Alterato!! Destinazione d'uso?? Alterato!! Alterare lo stato dei luoghi?? Alterato!!
Come la mettiamo allora?
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Ti do ragione perchè il profilo esteriore è stato alterato. Però la destinazione d'uso no. Rilegendo il verbale della forestale dopo l'espianto degli eucalipstus e dopo aver consegnato una multa di € 26.000 al dott. Soru, ho rivalutato anche l'alterazione dello stato dei luoghi. Art.4 c) alle opere di forestazione, di taglio e riconversione colturale e di bonifica;
avevo mandato un link dove spigava la procedura. é stata fatto uno studio di valutazione ambientale. http://www.soscostesardegna.it/news/news36.htm
leggetelo
ciao
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ah ah ah ma che sei il progettista di Soru ah ah ah
per quanto e brutta quella casa gli eucaliptus faccevano una grande figura perche toglierli poverini
lo studio di impatto ambientale veniva fatto anche prima, mi risulta ci fosse un ufficio staccato della regione, e ci sono stato tante di quelle volte .
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Modificato da - cisto in data 21/03/2007 21:07:21 |
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C@mpidanese
Utente Medio
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Inserito il - 21/03/2007 : 21:09:49
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| cisto ha scritto:
guarda che io ho detto quello che hai riportato tu, hai postato il testo, ma forse non ne hai capito l' essenza e sopratutto non hai risposto ad un quesito importante che ti ho postato prima, e el quale tu riporti perfino in testo, nella parte che dice :
1. Fermo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, fino all’approvazione del Piano paesaggistico regionale e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi, i seguenti ambiti territoriali sono sottoposti a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia, nonché quello di approvare, sottoscrivere e rinnovare convenzioni di lottizzazione:
nel fratempo dove vado a mangiare a casa tua???? mi pare perfino da quello che hai scritto che non risiedi neppure in sardegna e capisco pure perchè, avevi paura che venissi a mangiare da te, non ti preoccupare io sono abituato a fare sacrifici, (mangio lo stesso) ma ho una grande opportunità e libertà mentale, non devo nulla a nessuno e posso dire se una cosa mi piace o no senza pressioni esterne e sopratutto senza pressioni politiche.
ma hai visto la cartografia del piano hai capito perche la linea della definizione delle zone costiere costiere vada definita così male ??? si avvicina e si allontana dalla costa seguendo un criterio che solo babbo natale nel periodo riesce a capire.
e ti faccio perfino una confidenza IO CI VIVO di queste cose figurati se non le conosco.
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Scusa ..ma ti sei fermato all'Art. 3 comma 1?
perchè l'Art.4 forse non l'hai letto!!
e cmq per tua informazione non sono il progettista di Soru. ho la residenza in sardegna e ho cambiato solo il domicilio per motivi di studio!!
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Modificato da - C@mpidanese in data 21/03/2007 21:13:34 |
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ziama
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Inserito il - 21/03/2007 : 21:12:13
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scusate la mia ignoranza, ma cosa s'intende per destinazione d'uso??? per quel poco che so quella prima non era un'abitazione...poi magari sono io che fraintendo il significato della frase!!
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C@mpidanese
Utente Medio
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Inserito il - 21/03/2007 : 21:17:15
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| ziama ha scritto:
scusate la mia ignoranza, ma cosa s'intende per destinazione d'uso??? per quel poco che so quella prima non era un'abitazione...poi magari sono io che fraintendo il significato della frase!!
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è la specifica per cui viene fatto un edificio. Per esempio: uso abitativo uso commerciale ecc
cmq se si chiamava Villa Trois era ad uso abitativo. L'appellativo villa a un'altra destianzione d'uso solitamente non si da.
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ziama
Salottino
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Inserito il - 21/03/2007 : 21:32:15
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articoletto interessante:
Il presidente Soru crea una super villa ma si indaga sulla collinetta del Cavaliere
di Redazione - sabato 06 maggio 2006, 00:00 ci sono ombre anche sui lavori che il Governatore ha fatto nell’ex «villa Trois». Che un tempo era una residenza a due piani con tetto spiovente e un lungo balcone affacciato sul mare, e ora è una specie di parallelepipedo color bianco ghiaccio, un bunker minimalista-chic a pochi metri dalla spiaggia, grazie a una generosa ristrutturazione. Proprio una severissima legge voluta da Soru ha proibito interventi che modifichino volumetrie e impatto architettonico delle costruzioni in un raggio di due chilometri dalla costa, eppure nessuna delle voci del coro scandalizzato per villa Certosa ha avuto da ridire per «casa Soru» a Villasimius. «Sulla villa dentro il mare di Soru c’è omertà totale della magistratura», commenta l’ex Governatore Mauro Pili: «Ho fornito documenti che dimostrano come le leggi di Stato e Regione siano state violate proprio da chi si professa difensore dell’ambiente. Eppure aspetto ancora e invano un segnale dalla procura, per essere ascoltato o per l’archiviazione. Dunque per alcuni c’è complice omissione e silenzio, per altri solerzia di controlli». «Soru - conclude Pili - fa bene a mandare ispezioni dove ci sono presunti abusi, ma fa un abuso a non mandarne una anche a casa sua».
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paola
Salottino
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Inserito il - 21/03/2007 : 21:35:38
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chi amministra...... amminestra.....
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paolas
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Monteferru
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Inserito il - 21/03/2007 : 21:35:49
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| paolas ha scritto:
io non mi intendo molto di leggi riguardanti le concessioni edilizie, perchè credo che ogni regione abbia le sue... comunque qui nel lazio, se si possiedono due o più ettari di terreno agricolo, si può avere il permesso per costruire determinati metri cubi di casa agricola, con relativo garage per gli attrezzi... però questo penso sia sempre sotto alcuni vincoli, come parchi, zone archeologiche, e cubatura disponibile per ogni comune.... però se come dice mauri, una famiglia ha del terreno in quella zona, penso che l'unica soluzione che ha è di vendere lì e comprare da un'altra parte( anche se i soldi ricavati non bastano per comprare un nuovo terreno)
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paolas
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Sai qual'è il problema Paolas, dopo questo Piano Paesaggistico Regionale, almeno nella mia zona, nessuno compra il terreno perchè non ha alcun valore e di fatto se una persona non ha altro su cui costruire, a causa della conformazione del territorio perchè oltre i 2 KM. perchè c'è una grande montagna (MONTEFERRU) che è alta 850 mt. slm ed è già soggetta ad altri vincoli. Quindi il malcapitato è costretto a comprare del terreno nel paese di Tertenia (10 km dal mare), ma se non ha le possibilità, cosa fà, ringrazia il Sig. Soru. Questo è quello che intendevo far capire a Campidanese.
Maurizio.
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