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Inserito il - 17/02/2012 : 20:43:56 Proposta di legge per l'istituzione del parco di Tuvixeddu Tuvumannu. Se qualcuno ha qualche milione di euro da mettere a disposizione si faccia avanti: ne occorrono 90 (per ora)
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA XIV LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE N.
presentata dai Consiglieri regionali URAS, DIANA Giampaolo, SALIS, PORCU, SECHI
il 16 Febbraio 2012
Istituzione del Parco Paesaggistico – Archeologico
di Tuvixeddu-Tuvumannu a Cagliari
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proposta di legge
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge intende disciplinare la gestione del complesso paesaggistico e culturale sito al centro della città di Cagliari, al fine di garantirne la conservazione e la valorizzazione di un compendio che da decenni è oggetto di studi e proposte di tutela a livello regionale e nazionale. E’ importante sottolineare che le due università di Cagliari e Sassari, le associazioni culturali ed ambientaliste ed eminenti studiosi, hanno espresso da tempo una posizione netta sulla eccezionale rilevanza paesaggistica, storico – archeologica e, pertanto, sulla improcrastinabile necessità di imporre una rigorosa tutela del Colle di Tuvixeddu e Tuvumannu a Cagliari. Alla luce quindi dell’ordine del giorno, approvato nel 2010 dal Consiglio Regionale, è stata elaborata la presente proposta tenendo conto anche delle indicazioni della L.R. 14/2006 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura).
La presente proposta di legge si articola in sei titoli.
IL TITOLO I-DISPOSIZIONI GENERALI PARCO PAESAGGISTICO ARCHEOLOGICO, definisce le finalità cui si ispira l’istituzione del parco e stabilisce la relativa delimitazione territoriale.
Art. 1. Istituzione
Si richiamano le disposizioni sulla base delle quali la Regione ha competenza per poter istituire il parco, considerata la grande importanza dell’area. Esiste una tutela passiva dovuta ai vincoli paesaggistico ed archeologico non sufficiente a salvaguardare il sito per cui è opportuno attivare uno strumento attivo di gestione con l’istituzione del Parco.
La Regione autonoma della Sardegna persegue la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna quale fattore di crescita civile, sociale, economica e significativa componente della civiltà e dell’identità del popolo sardo, nonché della specialità nel contesto delle culture regionali del Mediterraneo ed europee.
La Regione esercita le funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali ad essa attribuite dalla Costituzione, dalle intese ai sensi del comma 3 dell’articolo 118 della Costituzione, dall’articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dallo Statuto speciale per la Sardegna e successive norme di attuazione, dal decreto legislativo n. 42 del 2004 e le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione generale e valutazione in materia di beni, istituti e luoghi della cultura degli enti locali o ad essi affidati secondo le modalità previste dalla Legge regionale 20 settembre 2006 n. 14. In particolare promuove e coordina progetti per la valorizzazione dei beni culturali, l’organizzazione delle connesse attività, l’allargamento delle capacità e delle competenze di fruizione culturale.
In applicazione dei principi e delle norme di cui ai commi precedenti è istituito il Parco Paesaggistico – Archeologico di Tuvixeddu-Tuvumannu a Cagliari, che nel proseguo per brevità si chiamerà Parco, per il suo valore fondante del paesaggio storico della città, in quanto la percezione paesaggistica originaria del “luogo” è legata al “sistema dei colli” e per l’importanza archeologica di valenza internazionale. Il nucleo paesaggistico – culturale del Parco è costituito dalla più grande necropoli con tombe a camera di epoca punica nota al mondo e connessa alla città fenicia di KRLY, estesa sulle rive della laguna di Santa Gilla. Sul colle è presente, inoltre, una necropoli romana monumentale, con tombe a camera, un importante sistema insediativo rupestre di età altomedievale e un articolato sistema minerario. L’area è attualmente tutelata dal vincolo archeologico del 1996, dal Vincolo paesaggistico del 1997, dal Piano paesaggistico regionale del 2006 e dal riconoscimento di bene culturale come attestazione dell’attività mineraria.
Art. 2. Vengono esplicitate le finalità dell’istituzione rivolte alla salvaguardia e valorizzazione del compendio paesaggistico.
Il Parco ha finalità di tutela, di conservazione e di valorizzazione del complesso dei beni culturali, archeologici, ambientali e paesaggistici del sistema collinare Tuvixeddu-Tuvumannu nella città di Cagliari ed in particolare persegue:
-la tutela, la conservazione e la salvaguardia degli interessi culturali, storico-archeologici e paesaggistico-ambientali; - la valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici a fini didattico – ricreativi: - la promozione anche a fini turistici di tutte le iniziative e gli interventi adeguati allo sviluppo delle risorse del sito e più in generale per assicurarne la fruizione ed il godimento pubblico;
- la promozione di incontri e accordi di cooperazione con località di rilevanza storica e archeologica dell’area mediterranea, caratterizzate da presenze archeologiche simili;
- creazione di un polo internazionale di studi sulla salvaguardia, studio e fruizione di siti archeologici urbani pluristratificati;
- la promozione di opportune intese con le competenti Soprintendenze per favorire le opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze paesaggistiche, monumentali e archeologiche. Art. 3. La delimitazione del Parco è stata effettuata con il principio di comprendere tutte le aree libere nel colle Tuvixeddu-Tuvumannu.
Si estende nel Comune di Cagliari secondo la delimitazione indicata nella cartografia di cui all’allegato A. Il perimetro del Parco può subire variazioni ove se ne ravvisi l’opportunità in seguito a nuove scoperte archeologiche, nonché per maggior tutela dell’ambiente e del paesaggio consolidato del Parco.
Il TITOLO II-ORGANIZZAZIONE DEL PARCO, individua il soggetto titolare della gestione e ne disciplina gli organi.
Art.5 Gestione del Parco: Comune di Cagliari e Amministrazione Provinciale di Cagliari
Il parco è compreso integralmente nel Comune di Cagliari il quale ha competenza urbanistica primaria. Pertanto si propone che la gestione del Parco sia affidata al Comune di Cagliari il quale la esercita di concerto con l’Amministrazione Provinciale di Cagliari alla quale si vuole affidare il ruolo di rappresentanza degli interessi sovra comunali, nell’ambito delle norme sulla gestione dei servizi pubblici.
Sono organi di gestione:
a) il Presidente nella persona del Sindaco del Comune di Cagliari;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Direttore;
Art. 6 Statuto del Parco
Lo Statuto detta norme, in conformità alla presente legge, in materia di nomine, designazioni, attribuzioni dei poteri, funzionamento, compensi e rimborsi degli organi dell’Ente di gestione, nonché di organizzazione dei servizi del Parco. Lo schema di Statuto, approvato dalla Giunta Regionale, sarà deliberato entro sei mesi dal Comune di Cagliari, sentita l’Amministrazione Provinciale di Cagliari.
Art.7 Presidente del Parco
Il Presidente del Parco ha la legale rappresentanza dell’Ente di gestione, ne coordina l’attività, esercita le funzioni che gli siano delegate e quelle non attribuite espressamente ad altri organi dalla legge.
Art.8 Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente del Parco ed è composto da altri due componenti, di cui uno in rappresentanza del Comune di Cagliari ed uno dell’Amministrazione Provinciale di Cagliari. Il Comitato Direttivo nomina il Direttore del Parco.
Art.9 Direttore del Parco
Il Direttore del Parco è nominato dal Comitato Direttivo con contratto di diritto privato, stipulato per non più di cinque anni. Può essere nominato Direttore anche un dipendente di enti pubblici che sia comandato o distaccato.
Art. 12 Comitato scientifico
Il Comitato Direttivo istituisce un Comitato scientifico comprendente esperti nelle materie di archeologia, urbanistica, paesaggio, ambiente, architettura, geologia, discipline socio-economiche e discipline turistiche
Art.14 Servizi e personale del Parco
Per il perseguimento dei propri fini il Parco si avvale della propria struttura tecnico – amministrativa dipendente dal direttore. Art.15 Sede del Parco
La sede legale del Parco è stabilita dal Comune di Cagliari di concerto con l’Amministrazione Provinciale di Cagliari
Il TITOLO III-PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DEL PARCO, disciplina gli strumenti e le procedure di programmazione e di gestione delle attività del parco.
Art.16 Attuazione delle finalità del Parco
Le finalità di cui all’articolo 2 sono attuate attraverso il Piano del Parco e il Programma pluriennale di sviluppo.
Art.17 Piano del Parco: finalità e contenuti con la pianificazione generale del territorio
Il piano individua e definisce la destinazione d’uso del territorio e dei manufatti legalmente esistenti, nonché l’inserimento di tutti quegli elementi ritenuti indispensabili per una corretta e migliore fruizione del Parco.
Il Piano del Parco deve disciplinare specificatamente:
- l’organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di conservazione e di uso;
- i vincoli, le servitù, le destinazioni d’uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree o parti del piano;
- gli indirizzi, le prescrizioni e i vincoli da osservare nell’adeguamento del Piano urbanistico comunale, relativi alle aree comprese nel Parco;
- le categorie di opere pubbliche e private sottoposte a valutazione di impatto ambientale;
- la disciplina delle aree di rispetto comprese nelle fasce contermini al perimetro del Parco;
Il Piano suddivide il territorio del Parco, in base al diverso grado di espressione dei valori culturali ed alle esigenze gestionali, in:
a) zona I archeologica di tutela integrale
b) zona II paesaggistica di tutela integrale
c) zona III ambientale attrezzata di tutela condizionata
Art.19 Piano del Parco: si prevede la sua efficacia giuridica per cui nell’area sostituisce il PUC
Il Piano del Parco nelle aree interessate dalla presente legge sostituisce automaticamente il Piano urbanistico comunale e ogni altro strumento di pianificazione territoriale, generale o settoriale programmatico, precettivo ed attuativo.
Art.20 Regolamento del Parco
Il regolamento del Parco, in conformità alle previsioni del Piano di cui agli articoli precedenti, detta disposizioni per la miglior tutela del territorio e per il rispetto dei luoghi, disciplinando secondo tali criteri le attività consentite. In particolare il regolamento disciplina:
a) le procedure per la valutazione di compatibilità paesaggistica e dell’impatto ambientale delle attività e delle opere che possano produrre modificazioni nelle aree interessate; b) le caratteristiche delle opere edilizie e stradali;
Art.21 Programma pluriennale di sviluppo del Parco
L’Ente di gestione predispone, entro un anno dalla sua costituzione, un programma di sviluppo pluriennale che disciplina le forme e le modalità di promozione e di agevolazione delle attività compatibili con le finalità del Parco.
Art.22 Accordi di programma
Il Presidente della Regione promuove secondo le normative vigenti accordi di programma tra la Regione, il Comune di Cagliari, l’Amministrazione Provinciale di Cagliari, aventi ad oggetto l’impiego coordinato delle risorse finanziarie per l’attuazione del Programma Pluriennale. Può sollecitare, ove opportuno, la partecipazione di organi ed enti dello Stato agli accordi medesimi.
Art.24 Nullaosta
Nelle aree comprese nel perimetro del Parco, per lo svolgimento delle attività indicate dal regolamento del Parco, è prescritto l’ottenimento di apposito nullaosta da parte dell’ente di gestione.
Art.26 Previsti poteri sostitutivi e ordinanze dell’autorità regionale trattandosi di un Parco Regionale
l. L’Assessore Regionale all’Urbanistica di concerto con l’Assessore regionale per i beni culturali e per la pubblica istruzione vigila sull’attuazione del Piano del Parco e in caso d’inadempienza indica le misure da adottare, fissando un termine per la loro esecuzione, decorso il quale è esperibile il procedimento di controllo sostitutivo nelle forme previste per gli enti locali. 2. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del Parco, l’Assessore Regionale all’Urbanistica di concerto con l’Assessore regionale per i beni culturali e per la pubblica istruzione emette ordinanze contingibili e urgenti.
Il TITOLO IV- DISPOSIZIONI INMATERI A DI PATRIMONIO
Art.27 Beni immobili: obiettivo acquisire tutte le aree
l. L’ente di gestione provvede all’acquisto o promuove l’espropriazione di terreni ed immobili necessari per il conseguimento delle finalità del Parco, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità. 2. I beni comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del Parco.
Art.28 Entrate del Parco in via ordinaria, con il concorso di tutti gli Enti pubblici
l. Le entrate del Parco sono costituite dai contributi ordinari e straordinari della Regione, dello Stato, del Comune di Cagliari, della Provincia di Cagliari, nonché da finanziamenti specifici pubblici, e con interventi di privati.
2. La Regione partecipa alle spese ordinarie di gestione dell’ente di gestione, con un contributo annuale. 3. Le entrate del Parco sono altresì costituite da introiti derivanti da attività ricreative, turistiche e di servizi pubblici, da lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti, provenienti da concessioni ed attività economiche, nonché dai proventi delle sanzioni.
4. L’ente di gestione ha l’obbligo del pareggio di bilancio.
IL TITOLO V-NORME DI TUTELA E SANZIONI
Art.29 Divieti
l. Nel territorio del Parco sono vietate in generale tutte le attività e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti culturali tutelati.
2. In particolare sono vietati: le attività estrattive, l’apertura di discariche, nuove edificazioni.
Art.30 Sorveglianza
l. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco sono esercitate: a) dal personale dell’ente di gestione appositamente incaricato;
b) dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna e dagli altri organismi di Vigilanza; IL TITOLO VI-DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.32 Misure provvisorie di salvaguardia. Si propone che fino all’ approvazione del piano del Parco, vengano adottate rigorose misure di salvaguardia al fine di tutelare il bene.
l. Il territorio del Parco è soggetto alla tutela prevista per le zone di interesse archeologico e paesaggistico.
2. Fino all’entrata in vigore del Piano del Parco trovano applicazione, oltre alle norme sopra richiamate, le disposizioni contenute nel vigente Piano paesaggistico Regionale.
3. Fino all’entrata in vigore del piano del Parco sono sospesi tutti gli atti amministrativi e accordi di programma esistenti, dei quali si dovrà successivamente verificare la compatibilità con il piano del Parco.
4. Fino all’entrata in vigore del Piano del Parco è vietata l’edificazione e sono sospesi gli interventi edificatori eventualmente in corso dei quali si dovrà successivamente verificare la compatibilità con il piano del Parco.
Art.33 Norma finanziaria. Si prevede uno stanziamento straordinario da parte della Regione necessario soprattutto per l’acquisizione delle aree.
SI PREVEDE PER IL PRIMO TRIENNIO UNO STANZIAMENTO DI 90 mln di EURO COSI’ RIPARTITI:
1. Per l’esercizio finanziario 2011, la spesa complessiva di Euro 30 milioni di cui a 23 mln di euro per le acquisizioni delle aree.
2.Per l’esercizio finanziario 2012 è autorizzata la spesa di Euro 30 milioni di cui 22 mln di euro per le acquisizioni delle aree.
3.Per l’esercizio finanziario 2013 è autorizzata la spesa di Euro 30 milioni di cui 20 mln di euro per le acquisizioni delle aree.
REGIONE SARDEGNA
TESTO DEL PROPONENTE
TITOLO I PARCO PAESAGGISTICO-ARCHEOLOGICO
Art. 1. Istituzione
1. La Regione autonoma della Sardegna persegue la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna quale fattore di crescita civile, sociale, economica e significativa componente della civiltà e dell’identità del popolo sardo, nonché della sua specialità nel contesto delle culture regionali del Mediterraneo ed europee.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, favorisce l’integrazione delle funzioni e dei compiti concernenti la tutela, la valorizzazione, la fruizione dei beni culturali e il coordinamento degli interventi anche in armonia con le politiche di governo del territorio, di tutela del paesaggio, dell’istruzione, della ricerca, del turismo e promuove l’organizzazione di un sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, nonché la qualità dei relativi servizi e attività.
3. La Regione esercita le funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali ad essa attribuite dalla Costituzione, dalle intese ai sensi del comma 3 dell’articolo 118 della Costituzione, dall’articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dallo Statuto speciale per la Sardegna e successive norme di attuazione, dal decreto legislativo n. 42 del 2004 e le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione generale e valutazione in materia di beni, istituti e luoghi della cultura degli enti locali o ad essi affidati secondo le modalità previste dalla Legge regionale 20 settembre 2006 n. 14. In particolare promuove e coordina progetti per la valorizzazione dei beni culturali, l’organizzazione delle connesse attività, l’allargamento delle capacità e delle competenze di fruizione culturale.
4. In applicazione dei principi e delle norme di cui ai commi precedenti è istituito il Parco Paesaggistico – Archeologico di Tuvixeddu- Tuvumannu a Cagliari, che nel proseguo per brevità si chiamerà Parco, per il suo valore fondante del paesaggio storico della città, in quanto la percezione paesaggistica originaria del “luogo” è legata al “sistema dei colli” e per l’importanza archeologica di valenza internazionale. Il nucleo paesaggistico – culturale del parco è costituito dalla più grande necropoli con tombe a camera di epoca punica nota al mondo e connessa alla città fenicia di KRLY, estesa sulle rive della laguna di Santa Gilla. Sul colle è presente, inoltre, una necropoli romana monumentale, con tombe a camera, un importante sistema insediativo rupestre di età altomedievale e un articolato sistema minerario. L’area è attualmente tutelata dal vincolo archeologico del 1996, dal Vincolo paesaggistico del 1997, dal Piano paesaggistico regionale del 2006 e dal riconoscimento di bene culturale come attestazione dell’attività mineraria.
Art. 2.
Finalità
1. Il Parco ha finalità di tutela, di conservazione e di valorizzazione del complesso dei beni culturali, archeologici, ambientali e paesaggistici del sistema collinare Tuvixeddu-Tuvumannu nella città di Cagliari ed in particolare persegue:
a) l’identificazione, la conservazione, lo studio e la ricerca, nonché la fruizione dei beni culturali e ambientali a fini scientifici e culturali; b) la tutela, la conservazione e la salvaguardia degli interessi culturali, storico-archeologici e paesaggistico-ambientali; c) la valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici a fini didattico – ricreativi: d) la promozione di politiche d’informazione e sensibilizzazione al fine di suscitare e accrescere, fin dall’età scolastica, la sensibilità dei cittadini alla tutela del patrimonio culturale e dell’ambiente; e) la promozione anche a fini turistici di tutte le iniziative e gli interventi adeguati allo sviluppo delle risorse del sito e più in generale per assicurarne la fruizione ed il godimento pubblico;
f) la promozione di incontri e accordi di cooperazione con località di rilevanza storica e archeologica dell’area mediterranea,
caratterizzate da presenze archeologiche simili;
g) la promozione del sito a livello nazionale ed internazionale;
h) creazione di un polo internazionale di studi sulla salvaguardia, studio e fruizione di siti archeologici urbani pluristratificati;
i) la promozione di opportune intese con le competenti Soprintendenze per favorire le opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze paesaggistiche, monumentali e archeologiche.
Art. 3.
Delimitazione del Parco
l. Il territorio del Parco si estende nel Comune di Cagliari e comprende tutte le aree libere da edificazioni sia del colle di Tuvumannu che di Tuvixeddu, secondo la delimitazione indicata nella cartografia di cui all’allegato A della presente legge.
2. In relazione alle esigenze di una ottimale gestione integrata dei diversi fattori incidenti sul territorio, la delimitazione di cui al comma 1 può essere modificata in sede di approvazione del Piano del Parco di cui al successivo articolo 17.
Art. 4.
Variazioni del perimetro del Parco
1. Il perimetro del Parco può subire variazioni ove se ne ravvisi la opportunità in seguito a nuove scoperte archeologiche, nonché per maggior tutela dell’ambiente e del paesaggio consolidato del Parco.
2. La variazione del perimetro del Parco, su proposta del Comitato Direttivo, con l’applicazione delle procedure di legge, è approvata dall’Assessore regionale all’Urbanistica di concerto con l’Assessore regionale per i beni culturali e per la pubblica istruzione su proposta del Consiglio direttivo, acquisito il parere obbligatorio della Direzione regionale dei Beni Culturali, della Soprintendenza archeologica, della Soprintendenza ai Bapsae, dell’Ufficio regionale Tutela del Paesaggio.
Titolo II (ORGANIZZAZIONE DEL PARCO)
Art.5 Gestione del Parco
l. La gestione del Parco è affidata al Comune di Cagliari il quale la esercita di concerto con l’Amministrazione Provinciale di Cagliari nell’ambito delle norme sulla gestione dei servizi pubblici.
Sono organi di gestione:
a) il Presidente nella persona del Sindaco del Comune di Cagliari;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Direttore;
Art. 6
Statuto del Parco
l. Lo Statuto detta norme, in conformità alla presente legge, in materia di nomine, designazioni, attribuzioni dei poteri, funzionamento, compensi e rimborsi degli organi dell’Ente di gestione, nonché di organizzazione dei servizi del Parco.
2.L’Assessore regionale all’Urbanistica di concerto con l’Assessore regionale per i beni culturali e per la pubblica istruzione, entro tre mesi dall’approvazione della presente legge, invia al Comune di Cagliari uno schema di Statuto, approvato dalla Giunta Regionale, che sarà successivamente deliberato dal Comune di Cagliari sentita l’Amministrazione Provinciale di Cagliari. 3. Qualora lo Statuto non venga deliberato entro sei mesi dall’invio dello schema, è applicabile la procedura per i controlli sostitutivi sugli enti locali.
Art.7
Presidente del Parco
l. Il Presidente del Parco ha la legale rappresentanza dell’Ente di gestione, ne coordina l’attività, esercita le funzioni che gli siano delegate e quelle non attribuite espressamente ad altri organi dalla legge ed in particolare:
a) propone al Comitato Direttivo l’adozione delle deliberazioni;
b) adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla loro ratifica nella seduta immediatamente successiva all’adozione dei provvedimenti stessi;
c) esercita la vigilanza sull’attività dei servizi del Parco.
Art.8
Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente del Parco ed è composto da altri due componenti, di cui uno in rappresentanza del Comune di Cagliari ed uno della Amministrazione Provinciale di Cagliari. Esercita i poteri conferitigli e delibera la stipulazione di contratti e convenzioni, nonché la costituzione dell’Ente in giudizio nel caso di contenziosi. Predispone il programma di attività del Parco. Il Comitato Direttivo nomina il Direttore del Parco.
Art.9
Direttore del Parco
l. Il Direttore del Parco è nominato dal Comitato Direttivo con contratto di diritto privato, stipulato per non più di cinque anni. 2. Può essere nominato Direttore anche un dipendente di enti pubblici che sia comandato o distaccato.
3. La nomina del direttore è effettuata sulla base di criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione dei servizi. Detti criteri devono tener conto dei titoli di laurea, delle specializzazioni, delle qualificazioni e delle esperienze professionali possedute dai candidati. 4. Per i dipendenti della Regione e degli enti regionali e locali la nomina a direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni.
5. Il Direttore ha la responsabilità gestionale, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione. In particolare al Direttore compete: a) la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dallo Statuto e dai regolamenti; b) la predisposizione della proposta del programma, degli obiettivi e della proposta dei piani esecutivi di gestione;
c) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti; d) l’emanazione degli atti che impegnano l’Ente di gestione verso l’esterno e che la legge e lo Statuto non riservano espressamente ad altri organi; e) ogni altra funzione prevista dallo Statuto. 6. Il parere del direttore è obbligatorio e deve essere formalmente e motivatamente espresso per tutti gli atti degli organi dell’ente di gestione che incidono sull’organizzazione dei servizi e del personale.
Art. 10
Collegio dei revisori dei conti.
1.Il Collegio dei revisori è nominato con decreto dell’Assessore regionale all’Urbanistica ed è composto da tre membri di cui uno designato dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto fra i dipendenti dell’Assessorato medesimo.
2.Tutti i componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.
Art. 11
Durata degli organi di gestione. Incompatibilità
l. La durata degli organi e le incompatibilità sono disciplinate dallo Statuto.
Art. 12
Comitato scientifico
l. Il Comitato Direttivo istituisce un Comitato scientifico comprendente esperti nelle materie di archeologia, urbanistica, paesaggio, ambiente, architettura, geologia, discipline socio-economiche e discipline turistiche. Nel comitato scientifico dovranno essere rappresentate l’Università di Cagliari e di Sassari.
2.Il Comitato scientifico è organo consultivo e propositivo dell’Ente di gestione. In particolare esprime pareri sugli atti di programmazione e di indirizzo del Parco.
3. Il Comitato scientifico può, di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli altri organi dell’ente di gestione, i quali sono tenuti a prendere in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito.
Art.13 Consulta
l. Il Comitato Direttivo istituisce una Consulta del Parco. Nella Consulta dovranno essere rappresentate le associazioni ambientaliste e culturali maggiormente rappresentative.
La Consulta è organo consultivo e propositivo dell’Ente di gestione. In particolare esprime pareri sugli atti di programmazione e di indirizzo del Parco. 3. La Consulta può, di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli altri organi dell’ente di gestione, i quali sono tenuti a prendere in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito.
Art.14 Servizi e personale del Parco
l. Per il perseguimento dei propri fini il Parco si avvale della propria struttura tecnico – amministrativa dipendente dal direttore. 2. L’articolazione della struttura tecnico – amministrativa è stabilita dal Comitato Direttivo.
3. Per quanto non disposto dalla presente legge, la composizione, lo stato giuridico e il trattamento economico, del personale dipendente sono disciplinati dal regolamento organico del personale, sulla base della normativa prevista per i dipendenti degli enti locali.
4. E’ istituito, presso la sede del Parco, un ufficio unificato per le autorizzazioni e la
semplificazione delle procedure.
Art.15
Sede del Parco
1. La sede legale del Parco è stabilita dal Comune di Cagliari di concerto con l’Amministrazione Provinciale di Cagliari.
Titolo III
Art.16
Attuazione delle finalità del Parco
1. Le finalità di cui all’articolo 2 sono attuate attraverso il Piano del Parco e il Programma
pluriennale di sviluppo.
Art.17
Piano del Parco: finalità e contenuti
Il Piano del Parco comprende elaborati grafici in scala adeguata, e norme tecniche di attuazione. Entro sei mesi dall’insediamento, il Comitato Direttivo conferisce l’incarico per la redazione del piano del Parco e delle relative norme regolamentari con le procedure di legge ad un gruppo di progettazione dove siano almeno rappresentati esperti nelle materie di archeologia, urbanistica, paesaggio, ambiente, architettura, geologia, discipline socio-economiche e discipline turistiche. Fa parte del gruppo di progettazione, come consulente, il progettista del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Cagliari. Il Direttore coordina l’attività del gruppo di progettazione.
1. Il piano individua e definisce la destinazione d’uso del territorio e dei manufatti legalmente esistenti, nonché l’inserimento di tutti quegli elementi ritenuti indispensabili per una corretta e migliore fruizione del Parco. Considerato il particolare stato geologico della zona, il piano individua le opere di sistemazione idrogeologica, non in contrasto con il contesto degli ambienti tutelati, per il raggiungimento delle finalità indicate dall’articolo 2. Il Piano dovrà essere elaborato sulla base delle valutazioni tecniche, relative all’individuazione dei beni appartenenti al patrimonio archeologico come definito dall’articolo 2, all’ambiente ed al paesaggio tipicizzato e sulla base, altresì, di uno studio ambientale, di una verifica delle condizioni geologiche, geomorfologiche e geotecniche, di una catalogazione dei beni inclusi nel patrimonio archeologico e di uno studio paesaggistico, ed acquisite le linee di tendenza dello sviluppo della ricerca scientifica in campo paesaggistico ed archeologico nel sistema collinare Tuvixeddu-Tuvumannu;
2.Il piano può proporre l’ampliamento del perimetro del Parco includendovi le aree di valore paesaggistico indispensabili a garantire l’integrità del Parco sotto l’aspetto paesaggistico-ambientale.
3. Per terreni ed immobili dei quali sia prevista l’espropriazione deve essere predisposto apposito piano particellare d’esproprio e relativi oneri finanziari.
4. Il Piano del Parco deve disciplinare specificatamente: a) l’organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di conservazione e di uso; b) i vincoli, le servitù, le destinazioni d’uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree o parti del piano;
c) i sistemi di accessibilità pedonale con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
d) i sistemi di attrezzature e servizi per la fruizione sociale, ricreativa, educativa, didattica e scientifica; e) gli indirizzi, le prescrizioni e i vincoli da osservare nell’adeguamento del Piano urbanistico comunale relativi alle aree comprese nel Parco;
f) le categorie di opere pubbliche e private sottoposte a valutazione di impatto ambientale;
g) la disciplina delle aree di rispetto comprese nelle fasce contermini al perimetro del Parco
5. Il Piano del Parco è soggetto a periodiche verifiche ed a eventuali aggiornamenti, da eseguirsi con frequenza non superiore a tre anni
6. Il Piano suddivide il territorio del Parco, in base al diverso grado di espressione dei valori culturali ed alle esigenze gestionali, in: a) zona I archeologica di tutela integrale La zona archeologica, costituita dall’area su cui insistono beni appartenenti al patrimonio archeologico,comprende necessariamente l’area ricompresa nel vincolo archeologico diretto ed indiretto vigente di cui al decreto del 1996. Tale area costituisce riserva integrale a tutela dei beni medesimi;
b) zona II paesaggistica di tutela integrale La zona paesaggistica comprende sia le aree di valore prettamente paesaggistico che le aree di rispetto intorno alla zona I per garantire l’inserimento appropriato nell’ambiente delle emergenze archeologiche mantenendo i valori paesaggistici che le caratterizzano, nonché per garantire le finalità di cui all’articolo 2.
c) zona III ambientale attrezzata di tutela condizionata La zona ambientale attrezzata comprende tutte le aree residue del Parco e, a salvaguardia dei valori paesaggistici, è predisposta per un opportuno raccordo tra il Parco e le zone urbane circostanti.
d) I confini delle zone differenziate del Parco sono individuati in sede di redazione del piano del Parco di cui al comma 1. Alla zonizzazione deve esser data adeguata pubblicità.
Art.18
Piano del Parco: procedure
l. Il Consiglio Comunale entro sei mesi dalla costituzione del Parco, promuove la proposta di Piano e delibera l’adozione del Piano stesso; il Piano viene pubblicato presso le sedi dell’ente di gestione e del Comune di Cagliari per la durata, di giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione per estratto della delibera di adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
Contestualmente deve essere attuata la procedura della VAS.
2. Entro i trenta giorni successivi dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al Piano adottato. 3. Decorso il termine di cui al comma 2, l’ente di gestione trasmette la delibera di adozione del Piano e tutti gli allegati scritti e grafici, la prova della loro pubblicazione, le osservazioni, con le proprie controdeduzioni all’Assessorato, regionale all’Urbanistica.
4. L’Assessore regionale all’Urbanistica di concerto con l’Assessore Regionale per i beni culturali e per la pubblica istruzione , esaminate le osservazioni e formulate le proprie controdeduzioni, propone alla Giunta regionale l’approvazione definitiva del Piano ;
5. La Giunta regionale approva entro tre mesi in via definitiva il Piano del Parco che viene reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato nel BURAS.
6. Qualora il Piano del Parco non venga adottato entro quindici mesi dalla costituzione dell’ente di gestione, l’Assessore Regionale all’Urbanistica di concerto con l’Assessore regionale per i beni culturali e per la pubblica istruzione istituisce un Comitato misto, composto da rappresentanti dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica e dell’ente di gestione, il quale esperisce ogni tentativo per il raggiungimento delle intese necessarie per l’elaborazione e l’adozione del Piano.
7. Le varianti di aggiornamento al Piano, che si rendessero necessarie a seguito delle prescritte periodiche verifiche, sono approvate con le stesse procedure previste per la prima approvazione.
Art.19
Piano del Parco: efficacia giuridica
l. Il Piano del Parco nelle aree interessate dalla presente legge sostituisce automaticamente il Piano urbanistico comunale e ogni altro strumento di pianificazione territoriale, generale o settoriale programmatico, precettivo ed attuativo.
2. Il Piano del Parco definitivamente approvato ed entrato in vigore ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
Art.20
Regolamento del Parco
l. Il regolamento del Parco, in conformità alle previsioni del Piano di cui agli articoli precedenti, detta disposizioni per la miglior tutela del territorio e per il rispetto dei luoghi , disciplinando secondo tali criteri le attività consentite. In particolare il regolamento disciplina:
a) le procedure per la valutazione di compatibilità paesaggistica e dell’impatto ambientale delle attività e delle opere che possano produrre modificazioni nelle aree interessate;
b) le caratteristiche delle opere edilizie e stradali; c) l’ammissione, la circolazione e il soggiorno del pubblico e le modalità delle attività ricreative, educative e didattiche;
d) le modalità di fruizione per fini di ricerca scientifica e di studio;
e) la gestione e recupero conservativo di impianti minerari sotterranei e di superficie, l’uso ed il regime delle acque;
g) la gestione della vegetazione;
h) le procedure per il rilascio degli atti autorizzativi e dei nullaosta.
Il regolamento è proposto dal Comitato Direttivo e approvato dal Comune di Cagliari di concerto con l’Amministrazione Provinciale di Cagliari entro tre mesi dall’approvazione del Piano di cui agli articoli precedenti; trascorso inutilmente tale termine, l’Assessore Regionale all’Urbanistica di concerto con l’Assessore regionale per i beni culturali e per la pubblica istruzione provvede alla predisposizione e all’approvazione secondo le norme di legge.
Art.21
Programma pluriennale di sviluppo del Parco
l. In armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e nel rispetto degli obiettivi del Piano del Parco, l’ente di gestione promuove iniziative idonee al coordinamento delle azioni della Regione e dell’ente locale territoriale atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale della comunità del Parco. Il Piano individua le forme di coinvolgimento della Comunità Europea e delle altre istituzioni internazionali. 2. A tal fine l’Ente di gestione predispone, entro un anno dalla sua costituzione, un programma di sviluppo pluriennale che disciplina le forme e le modalità di promozione e di agevolazione delle attività compatibili con le finalità del Parco. 3. Il Piano pluriennale, adottato dal Comune di Cagliari di Concerto con l’Amministrazione Provinciale di Cagliari, è approvato dalla Giunta Regionale entro sei mesi e può essere annualmente aggiornato. L’Ente di gestione predispone ed attua i progetti previsti nel Piano.
Art.22
Accordi di programma
l. Il Presidente della Regione promuove secondo le normative vigenti accordi di programma tra la Regione, il Comune di Cagliari,
l’Amministrazione Provinciale di Cagliari, aventi ad oggetto l’impiego coordinato delle risorse finanziarie per l’attuazione del Programma Pluriennale. Può sollecitare, ove opportuno, la partecipazione di organi ed enti dello Stato agli accordi medesimi.
Art.23
Coordinamento degli interventi
l. Ai fini del coordinamento degli interventi, l’Ente di gestione può promuovere, tra i diversi soggetti che operano all’interno del Parco, apposite conferenze di servizio convocate dal Presidente dell’ente di gestione.
Art.24
Nullaosta
l. Nelle aree comprese nel perimetro del Parco, per lo svolgimento delle attività indicate dal regolamento del Parco è prescritto l’ottenimento di apposito nullaosta da parte dell’ente di gestione. Esso viene rilasciato, su richiesta dell’interessato, dal direttore del Parco.
2. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione di compatibilità paesaggistica e di valutazione di impatto ambientale, il nullaosta dell’ente di gestione è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta. Il nullaosta si intende comunque accordato qualora l’ente di gestione non provveda entro il termine stabilito. 3. Il nullaosta verifica la conformità tra l’intervento proposto, le disposizioni del Piano e del regolamento, nonché l’esito favorevole della valutazione di compatibilità paesaggistica e di valutazione di impatto ambientale ove prevista dal regolamento. 4. Per gli interventi, gli impianti e le opere per le quali è prescritta la concessione o l’autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nullaosta è rilasciato, previa istruttoria eseguita dall’ente di gestione o a seguito di conferenza di servizio convocata dall’ente di gestione entro sessanta giorni dalla richiesta.
Art.25
Poteri di autotutela dell’ente di gestione
l. Il legale rappresentante dell’ente di gestione, qualora venga esercitata un’attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nullaosta, dispone l’immediata sospensione dell’attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell’impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. 2. In caso di inottemperanza all’ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine, il legale rappresentante dell’ente di gestione provvede all’esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura stabilita dalla legislazione vigente, in quanto compatibili e recuperando le relative spese.
Art.26 Poteri sostitutivi e ordinanze dell’autorità regionale
l. L’Assessore Regionale all’Urbanistica di concerto con l’Assessore regionale per i beni culturali e per la pubblica istruzione vigila sull’attuazione del Piano del Parco e in caso di inadempienza indica le misure da adottare, fissando un termine per la loro esecuzione, decorso il quale è esperibile il procedimento di controllo sostitutivo nelle forme previste per gli enti locali.
2. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del Parco, l’Assessore Regionale all’Urbanistica di concerto con l’Assessore regionale per i beni culturali e per la pubblica istruzione emette ordinanze contingibili e urgenti.
Titolo IV
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO)
Art.27
Beni immobili
l. L’ente di gestione provvede all’acquisto o promuove l’espropriazione di terreni ed immobili necessari per il conseguimento delle finalità del Parco, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità. 2. I beni comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del Parco.
Art.28
Entrate del Parco
l. Le entrate del Parco sono costituite dai contributi ordinari e straordinari della Regione, dello Stato, del Comune di Cagliari, della Provincia di Cagliari, nonché da finanziamenti specifici pubblici, e con interventi di privati. 2. La Regione partecipa alle spese ordinarie di gestione dell’ente di gestione con un contributo annuale. 3. Le entrate del Parco sono altresì costituite da introiti derivanti da attività ricreative, turistiche e di servizi pubblici, da lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti, provenienti da concessioni ed attività economiche, nonché dai proventi delle sanzioni.
4. L’ente di gestione ha l’obbligo del pareggio di bilancio.
Titolo V
(NORME DI TUTELA E SANZIONI)
Art.29
Divieti
l. Nel territorio del Parco sono vietate in generale tutte le attività e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti culturali tutelati.
2. In particolare sono vietati:
a) le attività estrattive;
b) l’apertura di discariche;
c) nuove edificazioni;
Ulteriori divieti possono essere previsti dal regolamento.
Art.30 Sorveglianza
l. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco sono esercitate: a) dal personale dell’ente di gestione appositamente incaricato; b) dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna;
c) dal Corpo di polizia municipale del Comune di Cagliari nei limiti della sua competenza;
d) dalle altre forze di polizia
2. Il personale dell’ente di gestione incaricato della sorveglianza, di norma, svolge il proprio servizio in divisa e deve essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dall’ente di gestione.
3. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco, sono esercitate dal Corpo forestale sulla base di apposite intese con l’ente di gestione. Le intese assicurano il coordinamento da parte del direttore del Parco delle funzioni esercitate dal Corpo forestale di Vigilanza Ambientale della Sardegna.
Art.31
Sanzioni
l. Si applicano le sanzioni previste dal capo III, articoli 28, 29, 30 e 31 della legge regionale n. 31 del 1989.
2. Le sanzioni sono irrogate dal rappresentante legale del Parco.
Titolo VI (DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)
Art.32
Misure provvisorie di salvaguardia
l. Il territorio del Parco è soggetto alla tutela prevista per le zone di interesse archeologico, nonché al vincolo paesaggistico di cui all’articolo 146 del Codice del Paesaggio dlg N° 42 del 2004. Il territorio del Parco è sottoposto alla tutela di cui alla legge 1089/’39, apposta con vincolo diretto e indiretto del 2.12.1996, alla tutela paesaggistica della legge 1497/’39 espressa dalla Commissione Provinciale delle Bellezze Naturali della provincia di Cagliari il 16 ottobre1997 , con apposito decreto del 8/7/2010 sulla base degli Artt. 10 e 13 del D.Leg. 42/2004 ed inoltre dal Piano Paesaggistico della Regione Sardegna. 2. Fino all’entrata in vigore del Piano del Parco trovano applicazione, oltre alle norme sopra richiamate le disposizioni contenute nel vigente Piano paesaggistico Regionale.
3. Fino all’entrata in vigore del piano del Parco sono sospesi tutti gli atti amministrativi e accordi di programma esistenti, dei quali si dovrà successivamente verificare la compatibilità con il piano del Parco.
4. Fino all’entrata in vigore del Piano del Parco è vietata l’edificazione e sono sospesi gli interventi edificatori eventualmente in corso dei quali si dovrà successivamente verificare la compatibilità con il piano del Parco.
Art.33
Norma finanziaria
1. Per le finalità del Titolo I della presente legge è autorizzata, per l’esercizio finanziario2012, la spesa complessiva di Euro 30 milioni, di cui: a) 3 mln di euro per le finalità del Titolo II; b) 4 mln di euro per le finalità del Titolo III; c) 23 mln di euro per le finalità dell’articolo 27.
2. Per l’esercizio finanziario 2013 è autorizzata la spesa di Euro30 milioni di cui:
a) 2 mln di euro per le finalità del Titolo II; b) 6 mln di euro per le finalità del Titolo III; c) 22 mln di euro per le finalità dell’articolo 27.
3.Per l’esercizio finanziario 2014 è autorizzata la spesa di Euro30 milioni di cui:
a) 2 mln di euro per le finalità del Titolo II; b) 8 mln di euro per le finalità del Titolo III; c) 20 mln di euro per le finalità dell’articolo 27.
Art.34 Entrata in vigore
l. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURAS.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data Cagliari, addì
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12 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Trambuccone |
Inserito il - 12/03/2012 : 17:50:56 | al topo.
Di parco non si parla... |
E allora possiamo parlare di Marco?
T. |
Trambuccone |
Inserito il - 12/03/2012 : 16:54:02 Teoricamente dovrebbe essere ...meglio di nudda!
Poi, non so...
T. |
pollo mannaro |
Inserito il - 12/03/2012 : 16:44:20 | Trambuccone ha scritto:
Chissà perchè... Ci sono novità sul "tiro alla corda"??
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L'adeguamento del PUC al PPR taglierà la testa al topo.
Di parco non si parla... |
Trambuccone |
Inserito il - 12/03/2012 : 00:08:08 Chissà perchè...
Ci sono novità sul "tiro alla corda"?
? |
pollo mannaro |
Inserito il - 04/03/2012 : 21:49:47 | Trambuccone ha scritto:
Casseruola! Apprezzo la tua illuminante sinteticità. Sì, hai perfettamente ragione :sarebbe stato un carrozzone. T.
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Esatto! Per il parco, che dire: speriamo si faccia e sia qualcosa di condiviso: attualmente c'è in atto un litigio infinito!! |
Trambuccone |
Inserito il - 04/03/2012 : 21:45:46 Casseruola! Apprezzo la tua illuminante sinteticità.
Sì, hai perfettamente ragione :sarebbe stato un carrozzone.
T. |
pollo mannaro |
Inserito il - 04/03/2012 : 21:39:43 | Trambuccone ha scritto:
Le ultime notizie di mia conoscenza riferivano di un blocco totale. Ma anche io gradirei aggiornamenti. T.
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La giunta Zedda sta procedendo all'adeguamento del PUC al PPR. Ciò renderà inedificabile l'area di Tuvixeddu-Tuvumannu. Questo è uno dei motivi per i quali la proposta di legge di cui parliamo è obbrobriosa (prevede un sacco di soldi ai privati per terreni che tra breve varranno pochissimo e pure nuovi manager/impiegati/altro pagati con soldi pubblici senza che neppure si sappia come sarà il parco! Ecco il perché dell'uso del termine "carrozzone"). |
Trambuccone |
Inserito il - 04/03/2012 : 18:46:21 Le ultime notizie di mia conoscenza riferivano di un blocco totale. Ma anche io gradirei aggiornamenti. T. |
Acab |
Inserito il - 04/03/2012 : 16:30:27 I parchi di recente istituzione (o di tentata istituzione) in Sardegna non hanno dato gli effetti attesi in tema salvaguardia e valorizzazione dei territori, sviluppo sostenibile, ecc. ecc. Mi riferisco ad esempio alla "vergogna" del parco geominerario. In tal caso sono anch'io quindi abbastanza pessimista. Non mi consola molto leggere che dei 90 milioni stimati per 3 esercizi 65 siano previsti per l'esproprio delle aree: se anche i restanti 25 milioni di euro fossero disponibili e se anche a gestire il tutto ci fossero le persone migliori, è irrealistico pensare che a fronte di una tale disponibilità finanziaria il SISTEMA sia in grado di rendere cantierabile in così poco tempo (1-2-3 anni) un qualsivoglia progetto di tale portata! Interessanti i commi 3 e 4 dell'art.32. | Art.32 Misure provvisorie di salvaguardia. Si propone che fino all’ approvazione del piano del Parco, vengano adottate rigorose misure di salvaguardia al fine di tutelare il bene.
l. Il territorio del Parco è soggetto alla tutela prevista per le zone di interesse archeologico e paesaggistico.
2. Fino all’entrata in vigore del Piano del Parco trovano applicazione, oltre alle norme sopra richiamate, le disposizioni contenute nel vigente Piano paesaggistico Regionale.
3. Fino all’entrata in vigore del piano del Parco sono sospesi tutti gli atti amministrativi e accordi di programma esistenti, dei quali si dovrà successivamente verificare la compatibilità con il piano del Parco.
4. Fino all’entrata in vigore del Piano del Parco è vietata l’edificazione e sono sospesi gli interventi edificatori eventualmente in corso dei quali si dovrà successivamente verificare la compatibilità con il piano del Parco.
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Qualcuno conosce quali siano i progetti in corso di realizzazione nell'area che possono essere sospesi? |
Trambuccone |
Inserito il - 04/03/2012 : 14:34:18 ...Se dici così, devo aver saltato qualche passaggio. Sinceramente, mi sfugge da dove avrei dovuto estrapolare "il carrozzone"... A meno che da qualche parte ci sia qualche sottinteso "troppo" sottinteso.
T. |
pollo mannaro |
Inserito il - 04/03/2012 : 14:12:50 | Trambuccone ha scritto:
Questa discussione mi era sfuggita...Spero riescano a mettere in atto quanto hanno scritto. T.
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A me era sfuggito il tuo commento. Personalmente, invece, spero di no! Sì al parco ma non così! Per carità! Ma non per i 90 milioni (che comunque non ci sarebbero) quanto perché in questo modo si crea un carrozzone inverecondo nella migliore tradizione sarda (questa sì, “sarda DOC”) della spartizione clientelare dei posti pubblici!
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Trambuccone |
Inserito il - 02/03/2012 : 17:54:53 Questa discussione mi era sfuggita...Spero riescano a mettere in atto quanto hanno scritto.
T. |
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